Indennità di maternità
INDENNITA' DI MATERNITA'
L'indennità di maternità per le libere professioniste prevista dal Decreto Legislativo del 26/3/2001, n. 151, recepito dagli artt. 26, 29 del Regolamento di Previdenza, viene riconosciuta nei casi di nascita, di aborto (avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto mese di gravidanza) e di adozione o affidamento preadottivo.
REQUISITI
Occorre essere iscritte all'Albo e alla Cipag al momento della domanda che deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni (sei mesi) dall'evento (parto, aborto o adozione).
In caso di nascita:
L'indennità viene riconosciuta a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza.
In caso di aborto:
L'indennità viene riconosciuta in misura pari ad 1/5 (importo minimo per il 2013 € 978,97 lordi) se l'aborto è avvenuto tra l'inizio del quarto mese e la fine del sesto; in misura intera se l'interruzione della gravidanza è avvenuta dopo il compimento del sesto mese.
In caso di adozione:
L'indennità viene riconosciuta, per le adozioni nazionali, solo a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età mentre per le adozioni internazionali, viene riconosciuta anche nel caso in cui il bambino abbia un'età superiore ai sei anni.
In entrambi i casi l'indennità viene riconosciuta solo dopo aver ottenuto il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
CONDIZIONI
E' necessario dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver già usufruito e di non aver titolo ad analogo beneficio presso altri Enti per effetto di lavoro dipendente (anche part-time) o autonomo.
IMPORTO
Viene calcolata in misura pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale prodotto nel secondo anno precedente a quello dell'evento e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nell'anno precedente a quello della nascita e non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all' 80% del salario minimo giornaliero per la qualifica di impiegato (anno 2013 importo minimo per nascita e per adozione € 4.894,85 lordi - minimo per aborto € 978,97 lordi).
L'indennità di maternità non può comunque essere superiore a cinque volte l'importo minimo (limite per il 2013 € 24.474,24 lordi).